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Spesso accade che cittadini stranieri abbiano bisogno di stipulare un atto notarile in Italia: ad esempio per compravendite immobiliari, successioni o situazioni particolari come procure, donazioni, convenzioni matrimoniali. Come fare, però, quando una o entrambe le parti non conoscono la lingua italiana?
La legge notarile, agli articoli 54 e 55, impone infatti che gli atti vengano sempre redatti e depositati in lingua italiana. Se il testo non è in italiano, o se mancano i requisiti che analizzeremo più avanti, il rischio è la nullità dell’atto.
I casi possibili, dunque, sono due:
Una terza opzione è nominare un procuratore, soluzione vantaggiosa in alcuni casi, ma non sempre praticabile, che vedremo più avanti nel dettaglio.
Una volta predisposto l’atto in lingua italiana, le parti scelgono l’interprete che si farà carico della traduzione e della stipula bilingue. Spesso gli studi notarili possono consigliare professionisti di fiducia con i quali collaborano.
È anche il momento di individuare i testimoni che devono presenziare all’atto: almeno uno dei due deve conoscere la lingua straniera coinvolta.
Verificata la disponibilità di tutti, si concorda con il dovuto anticipo un appuntamento per la stipula. L’interprete nel frattempo prepara la traduzione scritta: è importante assicurarsi un intervallo di tempo adeguato tra la preparazione dell’originale e il giorno della stipula. La traduzione, infatti, come la stesura dell’atto, richiede in genere alcuni giorni, specialmente se i testi sono lunghi e complessi.
Al momento della stipula, l’interprete giura di svolgere fedelmente il proprio compito. Il notaio provvede quindi a leggere il documento in italiano, mentre l’interprete legge l’atto in lingua straniera. In questa fase generalmente è necessario apportare qualche modifica o integrazione ai testi prima della firma. L’interprete assicura una comunicazione chiara e precisa fra tutti i soggetti coinvolti.
Una volta finalizzato l’atto bilingue, le parti lo sottoscrivono insieme al notaio e all’interprete.
Le parti sono libere di dichiarare la propria competenza in italiano o nella lingua straniera scelta. Non è compito del notaio verificare le conoscenze linguistiche delle parti; tuttavia è importante sapere che dichiarare il falso comporta una responsabilità penale. Per poter redigere un atto in lingua straniera, occorre che tutte le parti coinvolte e il notaio conoscano approfonditamente la lingua in questione. Gli atti notarili riguardano in genere aspetti delicati della vita: è importante che la comunicazione e il contenuto dell’atto siano chiari e accessibili.
L’interprete per l’atto viene scelto liberamente dalle parti e diventa un vero e proprio ausilio della figura del notaio. Non serve che l’interprete sia iscritto a un albo o registro (in Italia la professione dei traduttori e degli interpreti non è regolata da albo professionale), tuttavia deve possedere una serie di requisiti:
La legge non lo specifica, ma un altro requisito fondamentale è un’adeguata competenza professionale per evitare errori o disagi in un’operazione così delicata.
L’interprete può essere affiancato da altri interpreti se è necessario comunicare in più lingue.
Il costo per il servizio di traduzione e interpretazione dell’atto è solitamente a carico della parte che ne ha necessità, a meno che le parti non si accordino diversamente.
La presenza dei testimoni è obbligatoria per legge in alcuni tipi di atto e, in generale, ogni volta che il notaio ritiene necessaria la presenza di ulteriori figure di garanzia. I testimoni in un atto notarile bilingue possono essere persone di fiducia scelte dal notaio, dall’interprete o dalle parti, purché possiedano alcuni requisiti:
La traduzione dell’atto notarile assume un carattere particolare, in quanto non fa parte dell’atto originale né costituisce un allegato, ma diventa un documento subordinato all’atto: in caso di incongruenze tra originale e traduzione, infatti, prevale la versione italiana. Motivo in più per affidarsi a professionisti che garantiscano l’esatta corrispondenza tra i due documenti e la certezza dei dettagli.
La legge non specifica l’obbligo di tradurre i documenti allegati all’atto, come planimetrie, eventuali certificati di enti pubblici o altri documenti necessari. Tuttavia, poiché gli allegati vengono firmati da tutte le parti e riportano informazioni importanti relative all’atto bilingue, è consigliabile, per trasparenza, tradurre tutte le parti necessarie alla comprensione del documento.
In alternativa alla traduzione dell’intero atto, in particolare per le compravendite immobiliari, se una delle parti non parla l’italiano può nominare un procuratore che conosca la lingua italiana sufficientemente bene da intervenire all’atto e sottoscriverlo al posto della persona interessata. In questo caso, il notaio prepara una procura in italiano, che l’interprete tradurrà nella lingua straniera. All’interprete viene richiesto di prestare giuramento per la traduzione della procura. Il testo della procura, più breve rispetto all’atto notarile, viene letto in italiano e nella lingua straniera e poi firmato. In questo caso intervengono, oltre al notaio e all’interprete, la parte che non conosce l’italiano e i testimoni.
Dopo la firma della procura, si procede alla stipula dell’atto in italiano, alla presenza dell’altra parte, del procuratore, del notaio e di eventuali testimoni.
Rispetto all’atto in doppia lingua, il servizio linguistico in questo caso è più economico e la soluzione apparentemente semplifica e abbrevia le procedure, ma è necessario poter contare su una persona con adeguata competenza linguistica, di cui si ha totale fiducia e che possa fungere da procuratore. Questa opzione inoltre comporta la stipula di due diversi atti. È una strada che alcuni notai preferiscono in determinati casi; ciò che conta è rivolgersi a uno studio notarile che sappia indirizzare le parti verso la soluzione più adatta al caso specifico.
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